Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto previsto al comma 2, chi viola le disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 50.000.

 

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      2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 12, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 3.000 a euro 50.000. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale o se il fatto è commesso nei confronti di equini destinati ad attività agonistiche, sportive o ludiche. La pena è aumentata, altresì, se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente dell'UNIRE, del CONI, di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI, ovvero da chi esercita una professione sanitaria o da un allevatore di equini.
      3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 confluiscono nel fondo per la tutela degli equini, di cui all'articolo 8.